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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 19 (Centri di allevamento di fauna selvatica)  delibera sentenza

(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

(2) I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale.

(3) La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Considerando le specie di fauna selvatica e tenuto conto della grandezza e delle caratteristiche del recinto, l’ufficio determina specificatamente quale e quanta fauna selvatica possa contenere il singolo centro, sempreché questo non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, e questa sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge vigente in materia di tutela del paesaggio. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 43/92/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.55)

(4) L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

(5) Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

(6) Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di fauna selvatica. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che si rendessero necessari per motivi igienico-sanitari o socio-biologici, possono essere attuati solo in presenza di un organo di vigilanza venatoria ed esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, se munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e della copertura assicurativa prescritta dall'articolo 11, comma 6, o da un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.56)

(6/bis) Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.57)

(7)58)

(8) Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.59)

(9) L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.60)

(10) L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento. 60)

massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
massimeDelibera N. 3944 del 07.09.1998 - Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona (modificati con delibera n. 4723 del 3.11.1999)
55)
L'art. 19, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 8, della L.P. 14 dicembre 2011, n. 14.
56)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
57)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 40 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e sostituito dall'art. 11, comma1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
58)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
59)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
60)
L'art. 19, commi 9 e 10, sono stati inseriti dall'art. 2, comma 9 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.