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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 18 (Cattura e utilizzazione di fauna selvatica)

(1) L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi.54)

(2) È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 8) od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.

54)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
8)
L'art. 2, comma 19, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „Istituto nazionale per la fauna selvatica“ con la denominazione „Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientanle“.