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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 17 (Comportamento nel comprensorio)

(1) A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare ed inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l’avvistamento e gli indici di presenza dell’orso e del lupo all’ufficio provinciale competente in materia di caccia. 52)

(2) Nel caso in cui venga abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del comprensorio competente, all'agente venatorio o agli organi di polizia forestale; in tal caso la spoglia della fauna selvatica appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(2/bis) Qualora il conducente del veicolo di cui al comma 2 non si avvalga della facoltà ivi prevista ed in caso di fauna selvatica uccisa dal treno, la carcassa delle specie cacciabili e l'eventuale trofeo appartengono al gestore del comprensorio in cui la stessa viene trovata.53)

(3) È fatto divieto alle persone estranee di salire su appostamenti ed altane, la costruzione dei quali è sempre subordinata al consenso del proprietario del terreno.

52)
Art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
53)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.