In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

I. TITOLO
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)  delibera sentenza

(1) Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.2)

(2) La concessione riguarda l'insieme dei servizi, affidati ad imprese di trasporto, da svolgersi secondo le modalità previste nell'orario provinciale di cui all'articolo 4, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite con legge o determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Ai servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate, in concessione ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e iscritti in apposito elenco approvato dall'Assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'articolo 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico e l'articolo 16. L'Assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14.3)

(4) Nel caso di aziende di servizi a prevalente capitale pubblico, operanti esclusivamente o prevalentemente nel campo della costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si applicano il comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 15. Alle stesse aziende può essere riconosciuto un contributo di esercizio da definirsi dalla Giunta provinciale.4)

(5) Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo articolo 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto.5)

(6) Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1/bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di servizio per il trasporto ferroviario locale di interesse provinciale.6)

massimeDelibera N. 4340 del 16.09.1996 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi su spese di investimento di cui alla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche (integrati con delibera n. 5293 del 4.11.1996 e delibera n. 2583 del 15.6.1998)
2)
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
4)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.
5)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
6)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 2 (Servizi autorizzati)

(1) L'assessore provinciale competente può istituire o autorizzare servizi di trasporto per esigenze temporanee, servizi notturni, servizi per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio, da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.7)

(2) Per i servizi di cui al comma 1 l’assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi, un importo nei limiti della differenza tra i costi di produzione dei servizi e i proventi del traffico.7)

(3) Su domanda di comuni o di altri enti, l'assessore provinciale competente può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario di esercizio determinato con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall'articolo 17.

(4) Su domanda di soggetti pubblici o privati, l'assessore provinciale competente può autorizzare servizi di interesse turistico da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

(5) Il decreto di autorizzazione di servizi di cui ai commi 3 e 4 deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra la parte richiedente il servizio e l'impresa di trasporto. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione all'impresa che esercita il servizio dell'eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico, che costituisce parte integrante della convenzione.8)

(6) Le modalità d’utilizzo del materiale rotabile per i servizi di cui al comma 4, con meno di 12 anni d’età ed acquistato con prevalente finanziamento pubblico, sono stabilite con relativo provvedimento.9)

(7) La Giunta provinciale fissa con regolamento i criteri di qualità che tutte le imprese beneficiarie di contributi pubblici ai sensi della presente legge sono tenute a rispettare. Tra questi criteri rientrano in modo particolare l’età del materiale rotabile, l’osservanza delle disposizioni in materia di uso della lingua di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e il rispetto dei relativi contratti collettivi.9)

7)
I commi 1 e 2 dell'art. 2 sono stati così sostituiti dall'art. 26, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
8)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
9)
I commi 6 e 7 dell'art. 2 sono stati aggiunti dall'art. 26, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 3 (Programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone)

(1) La Giunta provinciale approva annualmente, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia e sentito il parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, il programma di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone.

(2) Il programma si compone di tre parti:

  1. una relazione generale sullo stato dei trasporti pubblici di persone. La relazione comprende: il rendiconto annuale della spesa pubblica nel settore per destinazione della stessa, l'evoluzione dell'offerta e della domanda dei servizi, l'analisi delle modalità di utilizzo del trasporto pubblico da parte degli utenti sulla base delle informazioni derivanti dalla gestione del sistema tariffario provinciale, l'evoluzione dei dati significativi della gestione delle imprese di trasporto;
  2. un quadro della politica di settore e degli interventi dell'amministrazione, che comprende le linee di politica tariffaria, i criteri per l'adeguamento dell'offerta dei servizi, l'aggiornamento della politica di intervento a sostegno della gestione corrente delle imprese di trasporto, l'approvazione dei programmi di investimento e la definizione della politica di intervento per gli investimenti;
  3. la previsione degli interventi finanziari necessari all'attuazione dei programmi e definiti alla precedente lettera b). Gli interventi devono essere distinti per capitoli di spesa e per destinazione della stessa e, nel caso di contributi sulle spese di investimento, devono indicare la previsione di ripartizione tra i soggetti beneficiari.

(3) L'Assessore competente dispone, con proprio decreto, nei limiti del finanziamento di cui alla lettera c) del precedente comma, i singoli interventi finanziari sulla base delle spese ritenute ammissibili.

(4) L'Assessore competente in materia è autorizzato, previa deliberazione della Giunta provinciale, a definire con le "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni" i necessari accordi per l'integrazione delle tariffe e degli orari di tutti i servizi di trasporto locale.

(5) Gli interventi finanziari, previsti alla lettera c) del comma 2, relativi ai contributi sulle spese di investimento, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, nel corso dell'esercizio di competenza, su proposta dell'Assessore provinciale competente in materia, sentite le imprese interessate.10)

(6) La Giunta provinciale può autorizzare, ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma 3 dell'articolo 17, l'acquisto di cespiti che non usufruiscano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della presente legge. Le quote di ammortamento sono riconosciute sul valore dei cespiti al netto di eventuali altri contributi sugli investimenti.11)

10)
L'art. 3 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e dall'art. 2 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
11)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.

Art. 3/bis

(1) Al fine di potenziare il trasporto pubblico ferroviario locale, fino all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato a consuntivo dietro presentazione da parte della società di una relazione inerente l'attuazione del servizio in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 61515) la spesa di lire 560 milioni. La spesa a carico degli anni successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.12)

12)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 3/ter (Agenzia provinciale per la mobilità)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della Provincia, la costituzione di un'agenzia provinciale per la mobilità.

(2) L'agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della Provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all'attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell'agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature.

(4) Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.13)

13)
L'art. 3/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 4 (Orario provinciale dei servizi di trasporto)

(1) Le modalità di svolgimento dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 risultano dall'orario provinciale dei servizi di trasporto pubblico della provincia.

(2) L'orario provinciale, e le sue variazioni, è approvato, sentite le imprese di trasporto, con decreto dell'Assessore provinciale competente.

(3) Le imprese di trasporto sono tenute ad esporre, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti, in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall'ufficio provinciale competente.

Art. 4/bis (Fermate del trasporto pubblico di persone)

(1) Le fermate vengono autorizzate, su richiesta dei comuni, dall'ufficio competente in materia di trasporto pubblico locale previo approntamento, da parte dei comuni, della segnaletica verticale ed orizzontale e degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

(2) L'amministrazione provinciale è autorizzata a dotare di pensiline le fermate del servizio di trasporto pubblico, previa predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, delle aree necessarie ed esecuzione dei lavori preparatori per la posa delle stesse.

(3) La fornitura e posa in opera delle pensiline secondo quanto previsto dal comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate, è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Traffico e trasporti.

(4) Le pensiline e le relative dotazioni possono essere date in consegna, per la loro manutenzione, ai comuni territorialmente interessati a mezzo di apposita convenzione.14)

14)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

TITOLO II
Esercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale

Art. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione provinciale e imprese di trasporto)

(1) L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge assume i seguenti obblighi:

  • a)  effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell'orario provinciale dei servizi, avvalendosi, quando necessario, di automezzi e persone autorizzate all'esercizio del trasporto pubblico, di altre imprese;
  • b)  applicare le tariffe di viaggio regolarmente approvate o autorizzate;
  • c)  definire i rapporti con gli altri concessionari interessati a servizi su percorsi comuni: su di essi non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
  • d)  utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite all'atto della loro concessione,
  • e)  rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i risultati economici della gestione dei servizi di competenza provinciale;
  • f)  adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all'esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali, in modo da garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
  • g)  fornire, con le modalità stabilite dall'ufficio provinciale competente, le seguenti informazioni relative:
    • 1)  alla situazione e all'evoluzione degli organici aziendali e del costo del lavoro sulla base della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta presentata agli uffici fiscali e dei certificati individuali presentati agli uffici previdenziali;
    • 2)  alla situazione e alle variazioni del patrimonio aziendale relativamente all'acquisto e all'alienazione dei cespiti ammortizzabili;
    • 3)  ai programmi di esercizio e alle variazioni anche parziali nello svolgimento dei servizi rispetto all'orario provinciale;
    • 4)  ai passeggeri trasportati a tariffa preferenziale e speciale e agli altri dati relativi alla gestione del sistema tariffario provinciale;
    • 5)  ai passeggeri trasportati a tariffa ordinaria e ai relativi introiti;
  • h)  rilasciare tessere di libera circolazione solo se preventivamente autorizzate dall'Assessore provinciale competente;
  • i)  effettuare il trasporto gratuito degli organi incaricati della vigilanza muniti di tessera di libera circolazione rilasciata dall'Assessore provinciale;
  • l)  munire il personale a contatto con il pubblico di apposito contrassegno distintivo di identificazione le cui caratteristiche sono determinate con decreto dell'Assessore provinciale;
  • m)  stipulare assicurazione contro incendio e furto dei beni aziendali, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti alle persone e alle cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati alle persone, animali e cose non trasportate. L'Assessore provinciale fissa con suo decreto i massimali di copertura dei rischi.

(2) Alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge, l'Amministrazione provinciale:

  1. autorizza, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali e/o consortili;
  2. stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla presente legge, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione delle singole imprese o di loro consorzi.

Art. 5/bis (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

(1) Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio, che deve essere obliterato, conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.

(2) Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge può essere effettuato immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione o, entro i successivi cinque giorni, nella sede dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.

(3) Se il pagamento non ha avuto luogo ai sensi del comma 2, il dipendente dell'azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell'azienda di trasporto concessionaria da cui dipende, il quale è competente a emettere l'ordinanza ingiunzione.

(4) I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto, che li impiegano per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma approvato dall'assessore provinciale alla mobilità.15)

15)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6 (Provvedimenti di concessione)  delibera sentenza

(1) Il provvedimento di concessione dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente a singole imprese di trasporto o a loro consorzi, quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa all'esercizio dei servizi;
  2. i servizi di cui è prevista la produzione consentano, per estensione della rete coperta, per dimensione della domanda e per le modalità di esercizio previste, un efficiente utilizzo delle risorse aziendali necessarie alla produzione dei servizi stessi.

(2) La concessione può essere rilasciata alle imprese di trasporto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano titolari di concessione o di autorizzazione che, pur non presentando le condizioni previste alla lettera b) del comma precedente, aderiscano ad un consorzio di imprese riconosciuto ai sensi dell'articolo 11.

(3) Il provvedimento di concessione deve contenere:

  1. le generalità del concessionario e il suo domicilio, che deve essere eletto in un comune della provincia o, quando trattasi di azienda speciale, del presidente della commissione amministratrice e del direttore della stessa;
  2. la durata della concessione;
  3. l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità si intendono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario provinciale previsto all'articolo 4.

(4) Le concessioni hanno la durata massima di nove anni, fatte salve le limitazioni derivanti dalle condizioni previste al secondo comma del presente articolo e che devono essere riportate nel provvedimento di concessione.

(5) Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino alla data di assegnazione della nuova concessione.

(6) I concessionari devono obbligarsi per iscritto ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni sono definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.16)

massimeDelibera N. 3564 del 13.10.2003 - Schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone - Standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di personae e relative sanzioni - Approvazione
16)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 32 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 7 (Decadenza, rinuncia e revoca della concessione)

(1) Con decreto dell'Assessore provinciale competente è pronunciata la decadenza della concessione quando il titolare perde i requisiti previsti all'articolo 6.

(2) La decadenza può essere pronunciata quando il titolare della concessione:

  1. sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
  2. non dia corso ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente;
  3. non ottemperi agli obblighi che derivano dall'applicazione della presente legge.

(3) Nei casi previsti dal comma precedente la decadenza può essere pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza effetto nel termine prescritto.

(4) La rinuncia alla concessione può essere accettata con decreto dell'Assessore provinciale su richiesta motivata del concessionario. Nel provvedimento di revoca vanno stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

(5) È fatta salva la facoltà di revocare la concessione da parte dell'Assessore provinciale nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse.

(6) Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi dell'articolo 17 e le vetturechilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente.17)

(7) Il mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, o la decadenza della concessione non comportano diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario eventualmente subentrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile del precedente concessionario.

(8) Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante.18)

17)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
18)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 8 (Interventi di emergenza)

(1) In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di pubblico trasporto il Presidente della giunta provinciale può, con suo decreto, imporre ai concessionari di servizi di trasporto pubblico l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni, stabilendo le modalità di esercizio dei servizi stessi.

(2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente la Giunta provinciale deve concedere sovvenzioni al concessionario dei servizi in relazione ai maggiori oneri impostigli.

TITOLO III
Provvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto

Art. 9 (Autostazioni ed altre infrastrutture di servizi ai passeggeri del trasporto pubblico locale)

(1) La Giunta provinciale può, sentito il comune interessato, rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

(2) La Giunta provinciale individua le aree di cui al comma 1 procedendo all'eventuale modifica del piano urbanistico comunale ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(3) Infrastrutture diverse da quelle previste al comma 1 possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale. D'intesa con i comuni interessati, la Giunta provinciale può individuare apposite zone produttive, osservando la procedura prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(4) La Giunta provinciale, sulla base di apposite convenzioni, può affidare la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale, di rilevante interesse provinciale, ad imprese che esercitano servizi di trasporto locale di persone o ad imprese che erogano servizi destinati al trasporto locale di persone. Il corrispettivo per la gestione è commisurato alla copertura dei costi di esercizio dedotte le eventuali entrate.19)

19)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Articolo unico

(1) Nei limiti di spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive leggi di modifica e di rifinanziamento, l'Amministrazione provinciale è autorizzata all'acquisizione del terreno, compresi gli oneri di urbanizzazione, alla progettazione e/o alla realizzazione di un'autorimessa per il ricovero e la manutenzione di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di interesse provinciale.

(2) L'Amministrazione provinciale può anche avvalersi, per la progettazione e la direzione lavori, di liberi professionisti.

Vedi anche l'art. 11 della L.P. 14 novembre 1983, n. 43:

Art. 11 (Centro provinciale per la manutenzione autobus)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 27, anche per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati già esistenti da destinarsi a centro di manutenzione provinciale.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con una o più aziende concessionarie per la gestione del centro di manutenzione provinciale, concordando con le stesse le condizioni di utilizzo degli impianti.

Art. 10 (Programmi di ristrutturazione aziendale e di rinnovo del parco rotabile)

(1) Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni delle imprese di trasporto, qualora un concessionario presenti un programma per la ristrutturazione aziendale o per il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile, incluse eventualmente le officine e le attrezzature necessarie, attraverso l'accensione di mutui o contratti di leasing, la Giunta Provinciale è autorizzata, previa approvazione del programma, a erogare contributi annuali per la copertura degli oneri derivanti dal programma e a prestare fideiussione sull'eventuale mutuo o contratto di leasing. Devono essere comunque definite all’atto di approvazione del programma le modalità di trasferimento nel caso di subentro di altra impresa negli obblighi di servizio pubblico.20)

20)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 11 (Consorzi tra imprese di trasporto)

(1) Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:

  1. rappresentino almeno il 12% dei passeggeri-km trasportati a tariffa preferenziale o speciale;
  2. prevedano nel proprio statuto criteri di ripartizione dei contributi ordinari, di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dei contributi integrativi, con l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività dei servizi svolti dalle imprese consorziate, nonché l'impegno dei soci ad assicurare una mobilità interna al consorzio di mezzi e di persone, sufficiente a garantire le condizioni previste alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6. 21)

(2) Il consorzio che abbia ottenuto il riconoscimento previsto ai sensi del presente articolo è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni apportate allo statuto, nonché annualmente all'ufficio provinciale competente la ripartizione tra i soci dei contributi provinciali assegnati al consorzio.

21)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

Art. 12 (Sviluppo di programmi comuni a più imprese di trasporto e gestione unitaria delle informazioni aziendali)

(1) Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, previa approvazione di un piano di finanziamento da parte dell'assessore competente, le spese relative all'acquisto di materiale rotabile da parte dei concessionari di servizio pubblico e delle aziende di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare ad uso temporaneo, oneroso o gratuito alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi. 22)

(2) Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni aziendali, previste al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso articolo e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.23)

(3) In caso di mancato accordo tra i concessionari al momento della stipulazione della convenzione, l'individuazione dell'impresa alla quale affidare l'organizzazione della struttura predetta è effettuata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente.23)

(4) (5)24)

(6) L'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della predetta struttura unitaria è tenuta a fornire all'ufficio provinciale competente la strumentazione ed i servizi necessari al controllo e all'utilizzo delle informazioni aziendali e quelli relativi alle connesse attività dell'ufficio.23)

22)
L'art. 12, comma 1, è stato sostituito dall'art. 47 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, successivamente integrato dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, poi sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
23)
I commi 2, 3 e 6 sono stati sostituiti dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39.
24)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

TITOLO IV
Tariffe di trasporto e interventi finanziari

Art. 13 (Tariffe dei servizi di trasporto)  delibera sentenza

(1) Le tariffe dei servizi di trasporto sono stabilite, con deliberazione della Giunta provinciale, in coerenza con la politica di settore e con la politica tariffaria prevista nel programma annuale di cui all'articolo 3.

(2) Le tariffe si distinguono in:

  1. tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titolo di viaggio al portatore;
  2. tariffe preferenziali: si applicano agli utenti residenti o che svolgono attività lavorativa o di studio nella provincia. I titoli di viaggio sono nominativi e sono utilizzabili, per i servizi extraurbani, su relazioni prestabilite o comunque determinabili;
  3. tariffe speciali: si applicano a categorie di utenti, stabilite in leggi provinciali o con deliberazione della Giunta provinciale, ferma restando la nominatività del titolo di viaggio e la determinabilità, per i servizi extraurbani, dei percorsi utilizzati.

(3) Sono ammessi documenti di viaggio a valore che consentano la successiva riduzione dello stesso in relazione ai servizi effettivamente utilizzati. La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire condizioni particolari per l'obliterazione, l'utilizzazione e il controllo dei documenti di viaggio per determinate categorie di utenti e per le tessere di libera circolazione previste al comma 1, lettera h) e i), dell'articolo 5.

(4) Le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta. La rete dei servizi con le distanze effettive tra le fermate da frazionamento tariffario e con i limiti delle eventuali zone tariffarie è approvata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia.

(4/bis) Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono adeguate all'inizio di ogni anno solare al tasso di inflazione programmato, aumentato o diminuito della differenza rispetto al tasso di inflazione effettivo, così come rilevato dall'Istituto provinciale di Statistica (ASTAT), fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di applicare opportuni arrotondamenti.

(4/ter) Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale di interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.25)

(5)26)

(6) Per i documenti di viaggio a valore o a più corse possono essere stabilite riduzioni tariffarie in relazione alle modalità di effettivo utilizzo dei servizi. Per gli utenti di cui al comma 2, lettera b) e c), del presente articolo le riduzioni tariffarie si applicano nell'ambito del periodo di validità temporale della tessera di riconoscimento loro rilasciata ai fini di controllo.

(7) Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l'istituzione dei servizi stessi.

(8) Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata, attraverso la struttura prevista all'articolo 12, delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti e in particolare, ai fini della determinazione dei contributi di esercizio e per l'analisi della domanda di trasporto soddisfatta, dei dati relativi ai viaggi, ai percorsi utilizzati e ai relativi passeggerichilometro. Le modalità di elaborazione e gestione dei documenti di viaggio sono stabilite con decreto dell'Assessore provinciale competente.

(9) Gli utenti che utilizzano documenti di viaggio nominativi, quelli che utilizzano i servizi con contratto di trasporto in assuntoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, nonché quelli individuati con legge provinciale o deliberazione della Giunta provinciale, sono tenuti a corrispondere al momento della emissione della tessera di riconoscimento per l'utilizzo dei servizi, un importo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, non superiore in ogni caso a trenta volte la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana.

(10)26)

massimeDelibera N. 1242 del 19.07.2010 - Nuovi criteri per la concessione di contributi per servizi di trasporto d’interesse turistico (Articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 2.12.1985, n. 16)
25)
L'art. 13, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
26)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, e successivamente modificato dall'art. 8 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, dall'art. 6 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, dall'art. 27 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 29 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 41 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; i commi 5 e 10 sono stati abrogati dall'art. 8 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28; vedi anche l'art. 12 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24:

Art. 12 (Tessere di servizio)

(1) È fatto divieto alle imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo le tessere di servizio per i dipendenti delle imprese stesse.

Art. 14 (Contributi ordinari di esercizio)

(1) A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto.

(2) Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.

(3) L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali.

(4) La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'articolo 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.27)

27)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, dall'art. 30 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 15 (Spese di investimento)

(1) La Giunta provinciale determina annualmente i contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l'efficienza delle gestioni aziendali e l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare e gestire direttamente i beni strumentali di cui sopra.

(2) Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1. Nel relativo provvedimento sono determinati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.

(3) La domanda di contributo è corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Inoltre, il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di registrazione in contabilità dell'operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di IVA indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie sono accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 17.

(4) Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico o attività di cui all'articolo 1, comma 4, comporta anche il trasferimento dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni prima della scadenza del periodo di normale utilizzo di cui al comma 2, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7.

(5) Se il bene viene alienato senza autorizzazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato.

(6) Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza autorizzazione dell'assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato. Nel caso in cui venga accertata l'effettuazione di "servizi fuori linea" senza l'autorizzazione di cui all'articolo 87 del codice della strada, il contributo è revocato nella misura del dieci per cento.

(7) Nel caso in cui il servizio fuori linea per il quale è stata richiesta l'autorizzazione non venga effettuato, il concessionario deve comunicarlo all'ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera, si applica quanto previsto al comma 6 per i servizi effettuati senza autorizzazione.

(8) La Ripartizione provinciale Mobilità provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti dal presente articolo. Le imprese ammesse a contributo provinciale devono fornire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla predetta ripartizione, nonché la documentazione da essa richiesta.28)

28)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1988, n. 39, e successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, dall'art. 8 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 43 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 31 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 15/bis 29)

29)
L'art. 15/bis è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 16 (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio)

(1) I contributi di cui agli articoli 14 e 17 possono essere erogati, in rate mensili, nel corso dell'esercizio, nella misura del 90 per cento dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6.30)

30)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 17 (Contributi ordinari di esercizio integrativi)

(1) Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'articolo 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da 2 a 4.

(2) I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.

(3) Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiore all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.

(4) Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

  1. ricavi relativi ai prodotti del traffico;
  2. ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;
  3. ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;
  4. ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;
  5. sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti.

(5) Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.

(6) La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva dell'esercizio successivo a quello di competenza.

(7) Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma 1, lettera g) dell'articolo 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.

(8) Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'articolo 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente.

(9) I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP.31)32)

31)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 9 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
32)
L'art. 17, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e così sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 18 33)

33)
Omissis.

TITOLO V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Art. 19 34)

34)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 20 (Servizio di vigilanza e controllo)

(1) Il servizio di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e per l'accertamento delle relative infrazioni è affidato al personale dipendente dalle strutture provinciali organizzative competenti in materia di trasporti, appositamente autorizzato dall'Assessore provinciale. Per i servizi di noleggio, la vigilanza, il controllo e l'accertamento può essere esercitato anche dal comune.

TITOLO VI
Coordinamento con altre disposizioni di legge

Art. 21

(1) Sono abrogati gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24.

(2) È abrogato l'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23.

(3) È abrogato l'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 9.

(4) Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30.

(5) È abrogata la legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37.

(6) Sono abrogati i punti 2) e 3), della lettera a), dell'articolo 3, della legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17.

(7)35)

(8) La dotazione organica della VI qualifica funzionale del ruolo speciale dei trasporti indicata nella tabella B) annessa alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è aumentata di tre posti.

35)
Sostituisce il comma 2 della L.P. 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 22 36)

36)
Modifica l'art. 23 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 23-24 33)

33)
Omissis.

Art. 25

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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