Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
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(2) La disposizione di cui sopra si applica per tutte le zone di espansione i cui piani di attuazione siano stati regolarmente approvati e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i dieci anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale sia stato emesso il decreto di costituzione della comunione o di divisione materiale di cui all'articolo 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n, 15, e successive modifiche, o nelle quali siano stati iniziati i lavori di costruzione in quella parte della zona che non è destinata all'edilizia abitativa agevolata.
Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 20 agosto 1972, n. 15.