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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 15/bis (Anticipazioni)

(1) Su tutti i finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni vengono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale, in una o più soluzioni.

(2) Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente e prescindendo dall'approvazione dei piani annuali, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni pari al 50 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. La relativa domanda deve essere inoltrata al competente ufficio entro il 10 novembre di ciascun anno.

(3) Su richiesta degli enti di cui al comma 2 può essere autorizzata una seconda anticipazione, con decreto del competente assessore provinciale, riguardante i finanziamenti disposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 15. Detta anticipazione non può essere di misura superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. L'erogazione viene disposta su presentazione di un elenco delle spese sostenute dall'ente fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione concessa ai sensi del comma 2.17)

17)

L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

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