Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente Assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento degli enti.
(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali possono essere considerate anche le domande che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 12.
(3) I finanziamenti concessi in base ai piani annuali sono disposti con decreto del competente assessore provinciale.16)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.