Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) La Provincia assegna annualmente ai comuni, nei quali esistono comitati per l'educazione permanente, fondi per la realizzazione dei loro programmi. Il finanziamento provinciale presuppone un finanziamento da parte del Comune.
(2) Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune.
(3) Il finanziamento annuale, a prescindere dal primo anno di attività, è garantito solo previa presentazione di una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati.
(4) Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, i comitati per l'educazione permanente possono usufruire dei finanziamenti ai sensi degli articoli 9 ed 11.
(5) Ulteriori modalità dell'organizzazione e del finanziamento dei comitati per l'educazione permanente sono indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.14)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9; il comma 2 è stato successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.