Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al seguente personale:
(2) Il finanziamento degli oneri per il personale avviene sulla base dei seguenti parametri:
(3) L'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dall'agenzia di educazione permanente per il relativo impiegato.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 2, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.
(5) I profili professionali del personale di cui al comma 1 sono indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.10)
(6) Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.11)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.