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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 10 (Finanziamento del personale)

(1) Alle agenzie di educazione permanente la Giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al seguente personale:

  1. un addetto amministrativo al raggiungimento di 1800 ore annue di attività ovvero di 1600 giornate annue di frequenza;
  2. un collaboratore pedagogico al raggiungimento di 2400 ore annue di attività ovvero di 2000 giornate annue di frequenza;
  3. un ulteriore collaboratore pedagogico o un addetto amministrativo al raggiungimento di 4000 ore annue di attività ovvero di 3500 giornate annue di frequenza.

(2) Il finanziamento degli oneri per il personale avviene sulla base dei seguenti parametri:

  1. per l'addetto amministrativo, un importo pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della IVa qualifica funzionale;
  2. per il collaboratore pedagogico, un importo pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIIa qualifica funzionale;
  3. per il collaboratore pedagogico al quale sono affidate anche le funzioni di direttore, un importo aggiuntivo pari all'ammontare dell'indennità del direttore d'ufficio della Provincia.

(3) L'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dall'agenzia di educazione permanente per il relativo impiegato.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 2, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.

(5) I profili professionali del personale di cui al comma 1 sono indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.10)

(6) Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attività di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.11)

10)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

11)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

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