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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 28 (Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni)

(1) La Giunta provinciale, analogamente a quanto previsto per le biblioteche agli articoli 26 e 27, può concedere finanziamenti per far fronte ai costi di gestione e di investimento a istituzioni, associazioni e comitati, che abbiano la finalità di promozione della lettura o l'assistenza alle biblioteche, al fine di sostenere progetti, attività e manifestazioni nello specifico settore. La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire direttamente tali progetti, attività e manifestazioni.33)

(2) Fra le attività per le quali possono essere concessi vantaggi economici rientrano in particolare:

  1. la formazione e l'educazione permanente nell'ambito delle attività istituzionali delle biblioteche;
  2. la promozione alla lettura;
  3. le iniziative di organizzazione e l'assistenza di biblioteche pubbliche ivi incluse le biblioteche scolastiche;
  4. i servizi di preparazione e catalogazione di libri per biblioteche con riferimento anche a eventuali progetti di automazione. 34)

(3) Possono essere sostenute solo le istituzioni, le associazioni e i comitati che soddisfano ai seguenti requisiti:

  1. abbiano la loro sede e svolgano la loro attività in provincia di Bolzano;
  2. rendano pubblici i rispettivi programmi di attività;
  3. mettano a disposizione della Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività e i finanziamenti;
  4. non perseguano fini di lucro.

(3/bis) Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.35)

(4) La Giunta provinciale può concedere contributi o assegnare fondi a favore di associazioni e consorzi di biblioteche per la realizzazione di progetti pilota per l'organizzazione integrata del servizio bibliotecario sul territorio a sostegno del ruolo e delle funzioni delle biblioteche centro di sistema rispettivamente delle biblioteche comprensoriali. Le associazioni rispettivamente i consorzi hanno in particolare il compito di promuovere il coordinamento dei programmi delle biblioteche, il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzato, la formazione di cataloghi collettivi, l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali proprie delle biblioteche, il rilevamento periodico sul funzionamento del servizio e sullo stato delle strutture. Dell'associazione o del consorzio di biblioteche deve far parte in ogni caso almeno una biblioteca centro di sistema rispettivamente una biblioteca comprensoriale. Dell'associazione o del consorzio possono far parte, previa autorizzazione della Giunta provinciale, anche le biblioteche scolastiche del territorio servito.36)

33)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

34)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e dall'art. 8 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

35)

L'art. 28, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

36)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 27 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

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