Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) In ciascuna delle valli Gardena e Badia è istituita una biblioteca comprensoriale. La Giunta provinciale conferisce ad una biblioteca di ciascuna valle, con propria deliberazione, le funzioni di biblioteca comprensoriale, previo consenso delle stesse.
(2) Limitatamente al territorio della rispettiva valle, le biblioteche comprensoriali svolgono funzioni analoghe a quelle delle biblioteche centro di sistema.
(3) La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati e la consulta provinciale per le biblioteche per il gruppo linguistico ladino ai sensi dell'articolo 25, approva il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche comprensoriali.23)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.