Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.
(1) I competenti uffici provinciali esercitano l'alta sorveglianza sulle biblioteche pubbliche e possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle stesse e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 18.
(2) Le eventuali disfunzioni accertate sono contestate al legale rappresentante della biblioteca con fissazione di un termine per porvi rimedio, trascorso infruttuosamente il quale l'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni, può disporre anche la sospensione di eventuali finanziamenti provinciali.22)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.