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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)

Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 5 (Interventi diretti della Provincia)

(1) Agli adempimenti di cui alla presente legge provvede l'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative.

(2) L'ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove, inoltre, consulenze, studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle attività del tempo libero, del relativo associazionismo e coordina e promuove nel complesso le iniziative atte allo sviluppo del settore.