(1) Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/I, B/II e B/III ad essa allegate.
(2) È soppresso l'ufficio, n. 39, dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.
(3) L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provincia e le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.
(4) Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.
(5) La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.