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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 39 (Corsi propedeutici e speciali)

(1) Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

(2) Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'articolo 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di due anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

(2/bis) Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale.52)

(3) I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche; è integrato da un rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'articolo 5 della presente legge.

(4) I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalle categorie corrispondenti.

(5) Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

(6) L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi.53)

(7) I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera dell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnante. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alle presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonché del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

(8) Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di Ia classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

(10) Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale.54)

(11) Qualora, su parere medico, psicologico o pedagogico, si renda necessaria una formazione specifica attraverso corsi non previsti dal piano annuale, è possibile attivare un corso individuale di breve durata.55)

52)

Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

53)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

54)

Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

55)

Il comma 11è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

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