In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 3 (Interventi socio-assistenziali)  delibera sentenza

(1) La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione alla natura dell'handicap:

  1. gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;
  2. istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;
  3. promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;
  4. formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;
  5. interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;
  6. interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali.

(1/bis) I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo articolo 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.

(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale.10)

massimeDelibera N. 3148 del 30.08.2004 - Criteri per la ripartizione delle spese per prestazione socio-sanitarie di assistenza residenziale di minori con problematiche psichiche rispettivamente psichiatriche in strutture non concensionate in Italia ed all'estero
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 464 del 21.02.2000 - Direttiva concernente l'organizzazione di soggiorni climatici per persone con determinate patologie
10)

L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

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