Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione alla natura dell'handicap:
(1/bis) I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo articolo 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni.
(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.
(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale.10)
L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.