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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 1 (Norme generali)  delibera sentenza

(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

(2) La Provincia:

  1. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  2. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;
  4. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap. 2)

(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

(4) Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.3)

(4/bis) La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative.4)

(4/ter) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.5)

(5) L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo.6)

(6) Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.7)

(7)8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007 - Piano urbanistico comunale - zona residenziale - comunità protette per malati psichici - non sono strutture sanitarie, ma normali strutture residenziali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992
2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

3)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

4)

Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

5)

Il comma 4/ter è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

6)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

7)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 12

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dalle leggi provinciali 7 novembre 1988, n. 42, e 14 dicembre 1988, n. 56, per l'uso di alloggi messi a disposizione dall'ente gestore dei servizi sociali o dall'ente convenzionato, è richiesto il pagamento di un canone mensile di importo pari al canone sociale in vigore per gli alloggi dell'Istituto provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; a questo si aggiungono le spese condominiali. Per quanto riguarda le forme abitative aperte, quali le comunità alloggio per malati psichici, gli alloggi di addestramento e forme analoghe, è richiesto dall'utente, in deroga alle disposizioni della L.P. n. 20/1983, e successive modifiche ed integrazioni, la compartecipazione alle spese per assistenza, vitto e alloggio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, 13. A tale fine vengono determinate, con deliberazione della Giunta provinciale, le relative tariffe nonché i criteri e le modalità di pagamento.

Vedi anche l'art. 31 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 31

(1) La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, nel testo previgente.

8)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, emanato con D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

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