(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.
(2) La Provincia:
- garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;
- predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap. 2)
(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.
(4) Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.3)
(4/bis) La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative.4)
(4/ter) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.5)
(5) L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo.6)
(6) Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.7)
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