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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 14 (Trasporti dei soggetti portatori di handicaps)

(1) Il trasporto scolastico e, ove necessario, l’accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l’accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

  1. dalle famiglie;
  2. mediante il servizio di trasporto pubblico;
  3. mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
  4. dagli enti gestori dei servizi sociali.21)

(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa.22)

(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

(3/bis) L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.23)

(4) Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio.24)

(5) Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.25)

(6) I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione.26)

21)

L'art. 14, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e poi dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

22)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

23)

Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

24)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

25)

Il comma 5 è stato aggiunto dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

26)

Il comma 6 è stato aggiunto dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

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