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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 8 (Centri sociali)

(1) La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero.

(2) Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi si tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica. Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni.

(3)12)

(4) Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale.12)

12)

L'art. 8 è stato così modificato dagli articoli 4 e 17 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

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