Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.
(1) I competenti assessori provinciali presentano annualmente al Consiglio provinciale, nell'ambito della discussione sul bilancio, una relazione sulle iniziative e sugli interventi promossi ai sensi della presente legge.
(2) Di norma ogni tre anni la Giunta provinciale promuove tramite il servizio-giovani un'indagine cognitiva sulla condizione e sugli interessi dei giovani in provincia di Bolzano.13)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.