Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.
(1) Il servizio giovani si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative che vengono promosse dal servizio stesso, per il pluralismo delle organizzazioni ed istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni della vita giovanile, nonché per la partecipazione dei giovani ai momenti decisionali ed organizzativi.
(2) L'impiego di collaboratori volontari costituisce un aspetto essenziale del servizio-giovani, che si avvale anche di esperti a tempo pieno o parziale.