Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare prioritariamente alla Società ogni attività rientrante nei compiti della Società stessa, di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse, delle capacità e delle competenze specifiche acquiste.
(2) I rapporti della Provincia autonoma di Bolzano con la Società stessa saranno regolati con apposite convenzioni.
(3) Per le attività della Società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano, la stessa ha facoltà di prevedere diverse forme di collaborazione secondo modalità che saranno disciplinate nelle convenzioni di cui al comma precedente.
(4) I rapporti tecnico-operativi della Provincia autonoma di Bolzano con la Società vengono curati dal comitato di cui all'articolo 8.
(5) Al pagamento delle spese per le prestazioni richieste alla Società si provvede mediante funzionario delegato.