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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 15 (Entrate dell'Azienda)

(1) Le entrate dell'Azienda sono:

  1. i proventi derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
  2. i proventi derivanti da concessioni;
  3. i ricavi derivanti da eventuali vendite o alienazioni;
  4. i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;
  5. il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;
  6. la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia;
  7. qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.
  8. i ricavi derivanti da vendita di energia. 22)

(2)23)

22)

La cifra 8 dell'art. 15, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 20, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

23)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.