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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 111)
Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.

Art. 15 (Segretari particolari)

(1) Alle dirette dipendenze del Presidente della giunta provinciale possono essere posti fino a tre segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il Presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica.

(2) I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè trattare affari di competenza degli uffici.

(3) I segretari particolari possono essere scelti fra il personale della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali, ad eccezione del limite superiore di età.

(4) L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

(5) Ai segretari particolari scelti tra estranei all'amministrazione provinciale spettano il trattamento e la progressione economica previsti per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

(6) Ai segretari particolari spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l'indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d'ufficio per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

(7) I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a quaranta ore straordinarie mensili.

(8) I segretari particolari con almeno un anno di anzianità di servizio possono essere ammessi, entro il cinquantesimo anno di età, ai concorsi per l'ammissione all'impiego provinciale per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica funzionale o superiore quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento. In caso di servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore il relativo servizio è riconosciuto per metà. 8)

8)

Art. 15 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

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