Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.
(1) Al personale addetto all'ufficio stampa e pubbliche relazioni ed assunto con le modalità di cui alla legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le funzioni svolte.
(2) Al direttore dell'ufficio, nominato dalla Giunta provinciale, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di cui al comma precedente per il redattore capo. Al direttore non è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 47 della presente legge.