(1) Le strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale nell'ambito dell'autonomia tecnico-funzionale, salvo l'integrazione dipartimentale con i servizi specialistici e di base, sono regolate, in quanto applicabili, dalla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, e dal decreto delegato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
(2) Le strutture ospedaliere già costituite in enti ospedalieri secondo l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, sono dotate di autonomia tecnico-funzionale.
(3)16)
(4) Alla direzione delle strutture ospedaliere dotate di autonomia tecnico-funzionale è preposto un direttore sanitario con il compito di dirigere e coordinare, ai fini igienico-organizzativi, tutta l'attività ospedaliera, ivi compresa quella ambulatoriale, nonché un direttore amministrativo preposto alle attività economico-gestionali. Negli ospedali di 1° grado le funzioni di direttore sanitario sono esercitate da un primario ospedaliero nominato dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.17)
(5) Il piano sanitario provinciale individua i presidi e servizi ospedalieri ivi compresi quelli aventi carattere multizonale.