Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) È istituito presso l'ufficio minerario provinciale il pubblico registro delle autorizzazioni di prospezione, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciati ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, riguardante le cave e le torbiere.