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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3 (Prestazioni)

(1) Le prestazioni economiche sono:

  1. la pensione per invalidi civili assoluti;
  2. la pensione per invalidi civili parziali;
  3. la pensione per ciechi civili assoluti;
  4. la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
  5. la pensione per sordomuti;
  6. l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;
  7. assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;4)
  8. l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  9. l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo;
  10. l'indennità speciale per ciechi con residuo visivo;
  11. l'indennità di comunicazione per sordomuti.

(2) Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

(3) La prestazione di cui al punto 2) del comma 1 non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.5)

(4)5)

(5) La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l’erogazione dell’assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.6)

4)
Il numero 7) dell'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9. Il comma 4 è stato poi abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1992, n. 31.
6)
L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
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