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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 15 (Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva)

(1) L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

  1. che è in possesso della cittadinanza italiana;
  2. che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;
  3. quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

(2) Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

(3) Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.26)

26)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.
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