(1) L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:
(2) Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.
(3) Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.26)