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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 251)
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.

Articolo 2 (Compiti)

(1) L’Istituto costruisce e gestisce, sulla base di un piano di distribuzione terri-toriale approvato dalla Giunta provinciale, scuole di musica in varie località della provincia di Bolzano. Tali scuole assicurano un’equilibrata offerta di corsi musicali alla popolazione di lingua tedesca e ladina.

(2) L’Istituto si propone di offrire alla popolazione, grazie alla presenza di scuole di musica in tutto il territorio provinciale, una formazione musicale di base, prestando un importante contributo alla vita culturale e allo sviluppo culturale della provincia di Bolzano.

(3) L’Istituto svolge, tramite la sua attività e l’attività delle singole scuole di musica, i seguenti compiti, nel limite delle risorse disponibili:

  1. infondere il piacere per la musica e di fare musica per promuovere lo sviluppo individuale e globale della personalità;
  2. trasmettere capacità e tecniche per fare musica strumentale e vocale;
  3. insegnamento del canto e dell’esecuzione musicale in gruppi;
  4. insegnamento di conoscenze generali di teoria musicale;
  5. educare a rapportarsi in modo autono-mo con la musica e a giudicare la musica;
  6. preparare le persone più dotate a seguire i successivi cicli di formazione musicale;
  7. promuovere l’educazione linguistica e la dizione, le rappresentazioni teatrali e il legame tra la musica e le altre forme artistiche.

(4) L’Istituto opera con altri enti, organiz-zazioni, associazioni e con le scuole per l’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado. Assume per essi servizi di didattica musicale, promuovendo insieme ad essi la formazione permanente nel settore della musica. A tal fine può essere messo a disposizione personale docente dalla Giunta provinciale.

(5) L’Istituto provvede a garantire e a migliorare la qualità della formazione musicale tramite opportuni corsi di aggior-namento del personale ed opportune misure di valutazione.

(6) L’Istituto promuove, nell’ambito di proprie sezioni, la ricerca, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio musicale. Inoltre predispone e cura l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici.

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