Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.
(2) In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.