Pubblicata nel B.U. 8 febbraio 1977, n. 8.
(1) La Provincia organizza e favorisce iniziative non previste da altre leggi provinciali, regionali o statali nel settore sanitario e assistenziale, allo scopo di responsabilizzare la popolazione nei confronti della salute individuale e collettiva, della rimozione dei rischi per la salute, dell'assistenza nei casi di difficoltà collegati al sorgere o al perdurare della malattia e della tutela della famiglia. 2)
(2) Detti scopi saranno perseguiti mediante le seguenti iniziative:
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
(1) Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente e per la realizzazione, manutenzione e miglioramento delle strutture necessarie, la Giunta provinciale è autorizzata:
L'art. 2 è stato modificato dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, dall'art. 13 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5, e dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
(1) I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono disposti, con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore, nelle seguenti forme:
Il punto 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
Con D.P.G.P. 21 dicembre 1981, n. 38/SAN, il termine per la presentazione delle domande di cui ai punti 1) e 3) è stato anticipato al 31 gennaio.
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
Integra l'art. 1 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.
Omissis.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.