In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 601)
Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.

Art. 20 (Agibilità delle strade non pubbliche e contributi per la loro manutenzione)

(1) Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o in locazione è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili ed in possesso del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

(2) Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite dal competente direttore d'ufficio su conforme parere di un ingegnere, se egli medesimo non è in possesso di idonea qualifica. 16)

(3) Per rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi può essere disposta a carico dell'Amministrazione provinciale l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle necessarie opere di protezione, dei lavori di allargamento e di assestamento del piano viabile, di altri lavori di modesta entità comprese le rettifiche del tracciato, nonché dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario del sedime o di chi lo rappresenta. 17)

(4) Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere comprese negli interventi disposti a carico dell'Amministrazione provinciale provvede l'ufficio provinciale trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti. 17)

(5) I lavori e gli interventi di cui al comma 3 sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, sulla base di un programma approvato dall'assessore provinciale ai trasporti. 18)

(6) Qualora il proprietario della strada richieda di eseguire in proprio i lavori e le opere di cui al precedente comma, l'assessore provinciale ai trasporti può disporre, con suo decreto, l'assegnazione di un contributo per la realizzazione degli stessi, previo parere favorevole dell'ufficio provinciale trasporti. 17)

(7) Per la copertura dell'eventuale danno a persone trasportate, a cose ed agli automezzi, imputabile alle condizioni della strada dichiarata agibile ai sensi dei precedenti commi, l'Amministrazione provinciale assicura i proprietari della stessa che hanno espresso il loro consenso al transito dei veicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o locazione. Le modalità e le condizioni del contratto tipo di assicurazione sono stabilite con delibera della Giunta provinciale.

(8)  19)

16)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

17)

Sostituito dall'art. 4 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14.

18)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

19)

Abrogato dall'art. 4 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico