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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 551)
Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica

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1)

Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.

Art. 1

(1) L'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dalle zone residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell'approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m. 2).

(2) I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il Comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni.

(3) Previo parere favorevole del Comitato provinciale di sanità, la Giunta provinciale nell'approvazione di piani urbanistici comunali o di modifica agli stessi può egualmente autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m dal cimitero esistente, quando ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici.

(4) Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri. 3)

(5) Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente." 3)

2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 70 della L.P. 21 novembre 1983, n. 45.

3)

I commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 37 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

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