Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
(1) La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo.31)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.