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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)

Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 5 (Lavori in favore di terzi)

(1) All'Azienda, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l'attuazione del proprio programma annuale o pluriennale, l'esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nell'articolo 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto delle altre ripartizioni o aziende provinciali, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché dei concessionari di esercizio di infrastrutture per il trasporto destinate al pubblico servizio, previa anticipazione dei fondi.

(2) Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi.

(3) Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.6)

6)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, e successivamente integrato dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.