Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti pubblici e privati gestori di case di riposo o centri di degenza contributi di parte corrente per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle case di riposo o centri di degenza in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda da parte degli enti gestori, secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Possono inoltre essere concessi agli enti gestori di cui al comma 1 contributi per spese correnti per coprire maggiori oneri derivanti dalla riapertura, rispettivamente apertura di case di riposo o centri di degenza nel periodo immediatamente anteriore all'effettiva attività gestionale.29)
L'art. 40/quater è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, e successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.