Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) Le istituzioni a carattere residenziale, operanti nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente articolo 17, in ordine alla funzionalità sul piano edificiale, dell'arredamento e attrezzatura e del regolamento di servizio.13)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.