Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione. 8)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e poi dall'art. 4, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.