Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
(1) Costituiscono servizi assistenziali per anziani le prestazioni economiche, preventive o alternative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale.
(2) I servizi di varia natura devono essere in ogni caso opportunamente collegati, in modo che assicurino il coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani.
(3) La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore alla dimensione comprensoriale.