Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) I corsi possono essere generali o speciali o di specializzazione: i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali e generali dei diversi rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i secondi determinate operazioni e pratiche in singoli rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i terzi le prestazioni in un determinato ramo di attività speciale agricola o forestale o di economia domestica rurale.
(2) Ai corsi generali o speciali possono essere annessi corsi di specializzazione.