Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1987, n. 301.
(1) Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni techniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le Province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal Presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal Presidente della giunta provinciale.10)
(2) Il comitato ha altresì il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia.11)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.