(1) I Presidenti delle Province5) esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
(2) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province5) si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
(3) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
(4) Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.