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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 311)
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Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 7 (Cauzione)

(1) Il concessionario deve costituire contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione una cauzione infruttifera, anche in forma di garanzia bancaria o polizza assicurativa, pari al dieci per cento del canone di concessione.

(2) La cauzione copre tutti gli obblighi ed oneri assunti dal concessionario, incluso quello di ripristino della situazione originaria alla scadenza o risoluzione anticipata del contratto di concessione.