In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 48 (Porte)

(1) Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:

  1. la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;
  2. le porte d’ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 m;
  3. le porte interne di accesso ai vari locali, comprese quelle di accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 m;
  4. nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 m, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;
  5. nel caso di porte successive, deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, che può variare in funzione della larghezza della superficie libera lateralmente al lato di apertura della porta. Lo spazio libero intermedio tra due porte successive può variare da 0,60 a 1,20 m oltre lo spazio interessato dalle ante di apertura, se la larghezza laterale al lato di apertura della porta varia da 0,20 a 0,60 m;
  6. le porte e gli stipiti devono essere realizzati in materiali resistenti all'urto e all'usura, specialmente le parti comprese entro un'altezza di 30 cm dal pavimento;
  7. le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell’ostacolo;
  8. eventuali sistemi automatici di apertura e chiusura, devono essere temporizzati in modo da permettere un passaggio agevole anche a persone su sedia a ruote;
  9. le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l’uso di entrambe le mani per l’apertura della porta; sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate; la maniglia deve essere posta ad un'altezza di 0,85-0,95 m;
  10. per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte preferibilmente di tipo scorrevole o con apertura verso l’esterno.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico