Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un altro meccanismo di risalita, quale un ascensore, una piattaforma elevatrice o un servoscala.
(2) Le scale mobili devono essere realizzate secondo la normativa vigente e dotate di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 e 1,05 m.
(3) Devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne l’utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.
(4) In ogni caso le scale mobili devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.