In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 40 (Servoscala)

(1) Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

(2) Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

(3) Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

(4) Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

(5) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, ove possibile, devono essere di 0,80 x 1,00 m nel caso di scale a più rampe, e di 0,80 x 1,20 m per scale a rampa unica rettilinea.

(6) Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

(7) In alternativa alla marcia in sede propria è consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

(8) Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

(9) Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all’otto per cento.

(10) Se il servoscala è installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

(11) I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
  2. sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
  3. pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
  4. piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
  5. piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

(12) In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico