In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 35 (Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi)

(1) Lo spostamento all'interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d’uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d’ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.

(2) Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:

  1. a tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell’edificio, verticali e orizzontali, devono essere previste apposite piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere inferiore a 1,50 m, oltre lo spazio d’ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;
  2. il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente, uscendo dagli ascensori;
  3. corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare, e vanno ben evidenziate le variazioni di direzione;
  4. eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.

(3) La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d’uso pubblico o dove si aprono porte o in corrispondenza di un angolo retto del corridoio stesso. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m.

(4) Vanno evitati pilastri, colonne, mobili sporgenti o addossati alle pareti, che possono limitare gli spazi o rappresentare fonte di pericolo.

(5) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, valgono le disposizioni di cui all’articolo 54.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico