(1) Per agevolare l'accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
(2) Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.
(3) L'apertura e la chiusura delle porte di accesso agli edifici deve avvenire agendo con una forza non superiore a 60 N (6 kg) ed il dispositivo chiudiporta deve essere del tipo a chiusura ritardata.
(4) Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone su sedia a ruote.
(5) Devono essere evitate le porte girevoli, le porte a ritorno automatico non ritardato e gli accessi vetrati non forniti di accorgimenti per la sicurezza.
(6) Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, estendersi per uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m ed essere protette dagli agenti atmosferici.
(7) La quota di accesso all'edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali devono essere allo stesso livello o raccordate tramite rampa, ove possibile, abbinata a scala.