Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.
(1) In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d’incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.
(2) Per tutti gli edifici pubblici e d’uso pubblico, nei quali sono previste vie di fuga antincendio, ma che non dispongono di sistemi di vie d’uscita accessibili a persone disabili ai fini di una eventuale evacuazione d’emergenza, il progettista determina le soluzioni tecniche o gestionali, in accordo con il committente ed il rispettivo datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.